AGB

Condizioni generali di vendita

Noi, società Out of the blue KG, Beim neuen Damm 28, 28865 Lilienthal, Germania, forniamo i nostri prodotti esclusivamente in base alle seguenti Condizioni Generali di Vendita (“CGV”):

§ 1 Validità, generale

(1) Si applicano esclusivamente le presenti Condizioni di vendita. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive dell’acquirente diventeranno parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui avremo espressamente acconsentito alla loro applicazione per iscritto. Questo requisito del consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna all’acquirente senza riserve a conoscenza delle condizioni generali dell’acquirente.

(2) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“Merce”), indipendentemente dal fatto che la Merce sia prodotta da noi o acquistata da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Se non diversamente concordato, le presenti CGV si applicano nella versione valida al momento dell’ordine dell’Acquirente o, in ogni caso, nell’ultima versione notificata all’Acquirente in forma testuale.

(3) Le presenti condizioni di vendita si applicano anche a tutte le transazioni future tra le parti e anche nel caso in cui effettuiamo la consegna della merce senza riserve, sapendo che esistono condizioni diverse o contrastanti.

(4) Le presenti Condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 310 (1) del Codice civile tedesco (BGB). Non concludiamo contratti con consumatori non commerciali (transazioni B2C).

(5) Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte dell’Acquirente in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifica di difetti, recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della persona che rilascia la dichiarazione.

(6) I riferimenti all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.

§ 2 Offerta, accettazione

(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo fornito all’Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad esempio disegni, piani, calcoli, calcoli, riferimenti a norme EN), altre descrizioni del prodotto o documenti – anche in forma elettronica.

(2) A tutti gli ordini si applica un valore minimo d’ordine, il cui importo varia a seconda del Paese in cui la merce deve essere spedita. Le nostre attuali condizioni di ordine e di trasporto e i relativi valori minimi di ordine sono disponibili al seguente link:

https://shop.ootb.de/it/shippinginfo

(3) L’ordine della merce da parte dell’Acquirente è da considerarsi un’offerta contrattuale vincolante. Se non diversamente indicato nell’ordine, siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro un periodo di due settimane. L’accettazione può essere dichiarata sia in forma testuale (ad esempio con la conferma d’ordine) sia con la consegna della merce all’acquirente.

§ 3 Prezzi, pagamento

(1) Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi correnti al momento della stipula del contratto, franco magazzino, più IVA di legge, esclusi i costi di imballaggio e spedizione.

(2) Nel caso in cui, per un articolo che non abbiamo già in magazzino, il prezzo di costo che dobbiamo pagare per l’approvvigionamento di tale articolo aumenti di almeno il 20% dopo l’accettazione di un ordine da parte del cliente, senza che noi siamo responsabili di tale aumento, si applica quanto segue: Avremo il diritto, a nostra discrezione, di (a) recedere dal contratto di acquisto con il cliente in relazione a tale articolo o (b) di adeguare il prezzo di acquisto concordato con il cliente aggiungendo l’aumento del prezzo di costo al prezzo di acquisto concordato con il cliente senza alcuna maggiorazione del margine. Se ci avvaliamo della suddetta facoltà di adeguare il prezzo, il cliente ha a sua volta il diritto di recedere dal contratto di acquisto con noi per quell’articolo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della nostra comunicazione di adeguamento del prezzo. In caso di recesso nei casi summenzionati, sono escluse ulteriori rivendicazioni, in particolare le richieste di risarcimento per il mancato guadagno e/o di indennizzo per i costi aggiuntivi del cliente in relazione all’acquisto dell’articolo annullato altrove.

(3) Salvo diversa indicazione da parte nostra, l’acquirente dovrà sostenere i costi effettivi di trasporto dal magazzino e i costi di un’eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall’acquirente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell’acquirente.

(4) Il prezzo di acquisto è esigibile entro 14 giorni dalla data della fattura. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato. Al più tardi, con la conferma dell’ordine, dichiareremo una prenotazione corrispondente.

(5) Alla scadenza del suddetto termine di pagamento, l’acquirente sarà in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo di acquisto verrà applicato un interesse del 10% annuo. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni causati dall’inadempienza. Per quanto riguarda i commercianti, il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) rimane inalterato.

(6) Se dopo la stipula del contratto risulta evidente (ad esempio in seguito alla presentazione di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d’acquisto è messo in pericolo dall’incapacità di pagamento dell’acquirente, abbiamo il diritto di rifiutare l’adempimento in conformità alle disposizioni di legge e, se necessario, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). In caso di contratti per la produzione di articoli non giustificabili (prodotti su misura per il cliente), possiamo dichiarare il recesso immediatamente; le norme di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimangono inalterate.

§ 4 Compensazione, ritenzione

L’acquirente avrà diritto a diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente stabilito o sia incontestato. In caso di difetti nella consegna, i diritti di controparte dell’Acquirente rimangono inalterati, in particolare ai sensi del § 8 comma 6 frase 2 delle presenti CGC.

§ 5 Termine di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente o indicato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine. In caso contrario, il termine di consegna sarà di circa quattro settimane dalla stipula del contratto.

(2) I termini di consegna concordati individualmente decorrono dal ricevimento della nostra conferma d’ordine da parte dell’Acquirente, ma in nessun caso prima che siano stati chiariti tutti i dettagli dell’esecuzione e forniti i certificati necessari da parte dell’Acquirente. Eventuali modifiche o cambiamenti relativi alla merce da consegnare, concordati dopo l’inizio del periodo di consegna, comporteranno un nuovo inizio del periodo di consegna. La nostra notifica di disponibilità alla spedizione è sufficiente per il rispetto del termine di consegna.

(3) Il verificarsi di un ritardo nella consegna da parte nostra sarà determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, è necessario un sollecito scritto da parte dell’acquirente. Se siamo in ritardo nella consegna, l’acquirente può richiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dall’inadempienza. L’indennizzo forfettario ammonterà all’1% del prezzo netto della merce in ritardo (valore della consegna) per ogni settimana intera di calendario di ritardo, ma in totale non più del 5% del valore della consegna. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l’acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

(4) I diritti dell’Acquirente ai sensi del § 9 delle presenti CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di adempimento (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza dell’adempimento e/o dell’adempimento successivo), restano impregiudicati.

§ 6 Indisponibilità della prestazione per cause di forza maggiore

(1) Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti a causa di un caso di forza maggiore, ossia di un evento imprevedibile e grave, come in particolare guerre, conflitti terroristici, epidemie o controversie industriali, che sfugge al controllo di una delle parti contraenti e che ci impedisce in tutto o in parte di adempiere ai nostri obblighi, compresi i danni da incendio, le inondazioni, gli scioperi e le interruzioni operative di cui non siamo responsabili o gli ordini ufficiali e le serrate legali, informeremo l’acquirente senza indugio e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Inoltre, informeremo immediatamente l’acquirente nel caso in cui la forza maggiore cessi di esistere. Faremo del nostro meglio per rimediare alla causa di forza maggiore e per limitarne il più possibile gli effetti.

(2) Ci impegniamo ad adattare il contratto alle mutate circostanze in buona fede. Per la durata e nella misura degli effetti diretti e indiretti, le parti contraenti sono esonerate dagli obblighi derivanti dal contratto d’acquisto e non devono alcun danno a tale riguardo. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, entrambe le parti contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dall’acquirente.

(3) Un caso di mancata disponibilità della prestazione ai sensi della presente clausola sarà considerato anche un caso di mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso una transazione di copertura congruente, se né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o se non siamo obbligati a procurare nel singolo caso.

§ 7 Consegna, trasferimento del rischio, spedizione

(1) Se non è stato espressamente concordato diversamente per iscritto, la consegna si intende franco magazzino di Lilienthal, Germania, che è anche il luogo di adempimento per la consegna e l’eventuale adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce verrà spedita ad un’altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo di adempimento) senza che ciò abbia alcun effetto sul luogo di adempimento. Se non diversamente concordato, saremo autorizzati a determinare noi stessi il tipo di spedizione (in particolare la compagnia di trasporto, il percorso di spedizione, l’imballaggio).

(2) La consegna è subordinata al puntuale e corretto adempimento degli obblighi dell’acquirente. Resta riservata l’eccezione di inadempimento del contratto.

(3) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all’acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passeranno all’acquirente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. Se è stata concordata l’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge sui contratti di lavoro e di servizi si applicano mutatis mutandis anche a un’accettazione concordata. La consegna o l’accettazione si considerano avvenute se l’acquirente è in ritardo nell’accettazione o viola in altro modo i suoi obblighi di cooperazione.

(4) In caso di mancata accettazione o di altra violazione colposa degli obblighi di collaborazione da parte dell’acquirente, avremo diritto al risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive. A tal fine, addebiteremo un indennizzo forfettario pari all’1% del valore della merce per settimana di calendario, a partire dal termine di consegna o – in assenza di un termine di consegna – dalla notifica che la merce è pronta per la spedizione; tuttavia, un massimo del 5% del valore della merce in caso di mancata accettazione definitiva. La prova di un danno maggiore e le nostre pretese legali (in particolare il risarcimento delle spese aggiuntive, un indennizzo ragionevole, il recesso, la risoluzione) rimarranno inalterate; tuttavia, la somma forfettaria sarà compensata da ulteriori pretese monetarie. L’acquirente avrà il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

§ 8 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).

(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta in garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Finché il prezzo d’acquisto non è stato pagato per intero, l’acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se la merce è gravata da diritti di terzi o esposta ad altri interventi da parte di terzi.

(3) In caso di comportamento dell’acquirente in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d’acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la consegna della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recesso. Se l’acquirente non paga il prezzo d’acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all’acquirente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se la fissazione di tale termine è superflua ai sensi delle disposizioni di legge.

(4) L’acquirente ha il diritto di rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale fino alla revoca ai sensi del successivo comma (c). In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci al loro valore pieno, per cui siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà permane, acquisiremo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. In caso contrario, al prodotto risultante si applicheranno le stesse condizioni della merce consegnata con riserva di proprietà.

(b) L’Acquirente ci cede a titolo di garanzia i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo l’incarico. Gli obblighi dell’acquirente di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3 si applicano anche ai crediti ceduti.

(c) Nonostante la nostra autorità di riscuotere il credito, l’acquirente rimarrà autorizzato a riscuotere il credito anche dopo la cessione. In questo contesto, ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che l’acquirente rispetta i suoi obblighi di pagamento, non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza o simile, non vi è alcuna cessazione dei pagamenti e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. In tal caso, tuttavia, possiamo richiedere che l’acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Inoltre, in questo caso abbiamo il diritto di revocare l’autorizzazione dell’acquirente a vendere e trattare ulteriormente la merce con riserva di proprietà.

(5) Qualora le suddette garanzie superino di oltre il 10% i crediti da garantire, saremo obbligati a svincolare le garanzie a nostra discrezione su richiesta dell’acquirente.

(6) Se la nostra riserva di proprietà perde la sua validità in caso di consegne all’estero o per altri motivi, il cliente è tenuto a concederci senza indugio un diritto di garanzia sugli oggetti consegnati o un’altra garanzia per i nostri crediti che sia efficace ai sensi della legge applicabile e che si avvicini il più possibile alla riserva di proprietà ai sensi della legge tedesca.

§ 9 Garanzia

(1) La base della nostra responsabilità per i difetti è l’accordo scritto stipulato con l’acquirente sulla qualità della merce. Tutte le specifiche del prodotto che costituiscono l’oggetto vincolante del singolo contratto sono considerate un accordo sulla qualità della merce. Se la qualità non è stata concordata, l’esistenza o meno di un difetto sarà valutata in base alle disposizioni di legge.

(2) Si considerano garantite solo le caratteristiche della merce da noi espressamente indicate come tali. Ciò vale in particolare per gli accordi sulle certificazioni dei prodotti o della nostra azienda, per i quali non ci assumiamo alcuna garanzia implicita o implicita.

(3) In linea di principio, non saremo responsabili per i difetti di cui l’Acquirente è a conoscenza al momento della stipula del contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza (§ 442 BGB). Il prerequisito per qualsiasi diritto di garanzia dell’acquirente è inoltre il corretto adempimento di tutti gli obblighi di ispezione e reclamo dovuti ai sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco). Se un difetto si manifesta durante l’ispezione o successivamente, dobbiamo comunicarlo immediatamente per iscritto. Indipendentemente da questo obbligo di ispezione e di notifica dei difetti, l’acquirente dovrà notificarci per iscritto i difetti evidenti (comprese le consegne errate e brevi) entro due settimane dalla consegna. Se l’acquirente non ispeziona debitamente la merce e/o non comunica i difetti, la nostra responsabilità per i difetti non denunciati o non denunciati in tempo o non denunciati correttamente sarà esclusa in conformità alle disposizioni di legge.

(4) I diritti di garanzia possono essere fatti valere solo entro 12 mesi dalla consegna.

(5) In caso di difetti della merce, possiamo scegliere inizialmente se fornire una prestazione successiva eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (sostituzione). Resta fermo il nostro diritto di rifiutare il tipo di prestazione successiva prescelta in base alle condizioni previste dalla legge. Se l’adempimento successivo non riesce, l’acquirente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto. In caso di difetti insignificanti, tuttavia, non sussiste il diritto di recesso.

(6) Abbiamo il diritto di subordinare la successiva prestazione dovuta al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente. Tuttavia, l’acquirente ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in relazione al difetto.

(7) L’acquirente deve concederci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce contestata a scopo di ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, l’acquirente dovrà restituirci l’articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge.

(8) In caso di difetti effettivi, ci assumiamo o rimborsiamo le spese necessarie per l’ispezione e il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, in conformità alle disposizioni di legge. In caso contrario, possiamo richiedere all’acquirente il rimborso dei costi sostenuti a causa della richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto (in particolare i costi di ispezione e di trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile dall’acquirente.

(9) In casi urgenti, ad esempio se la sicurezza operativa è a rischio o per evitare danni sproporzionati, l’acquirente ha il diritto di eliminare il difetto da solo e di richiedere il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. L’autoesecuzione deve essere notificata immediatamente, se possibile in anticipo. Il diritto di autoesecuzione non sussiste se avremmo il diritto di rifiutare una corrispondente prestazione successiva in conformità alle disposizioni di legge.

(10) I diritti dell’acquirente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono anche in caso di difetti solo ai sensi del § 9 e sono altrimenti esclusi.

§ 10 Responsabilità

(1) In caso di dolo e colpa grave rispondiamo dei danni, indipendentemente dalla motivazione giuridica, nell’ambito della colpa. In caso di semplice negligenza, rispondiamo, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. cura dei propri affari; violazione non significativa del dovere), solo di

a) per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,

b) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.

(2) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 1 valgono anche nei confronti di terzi, nonché in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicano se un difetto è stato occultato in modo fraudolento o se è stata assunta una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

(3) La responsabilità per lesioni colpose alla vita, all’incolumità fisica o alla salute e la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto rimangono inalterate.

(4) Se non diversamente ed espressamente stabilito, la nostra responsabilità è esclusa.

(5) L’acquirente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se la violazione degli obblighi è imputabile a noi. È escluso il libero diritto di recesso dell’acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Per tutti gli altri aspetti, si applicano i prerequisiti di legge e le conseguenze legali.

(6) Le penali contrattuali non sono dovute tra le parti in nessun caso.

§ 11 Controllo delle esportazioni e delle importazioni

È responsabilità esclusiva dell’acquirente osservare le norme di esportazione e di controllo in vigore al momento. È esclusiva responsabilità dell’Acquirente valutare se un prodotto richiede una licenza di importazione o di esportazione e se l’esportazione è soggetta a determinate disposizioni di controllo. I permessi necessari devono essere ottenuti in tempo utile dall’acquirente a sua responsabilità e a sue spese e presentati a noi senza che ci vengano richiesti.

§ 12 Legge applicabile, foro competente, lingua

(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l’Acquirente saranno disciplinati esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania (esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).

(2) Il luogo di esecuzione e il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione al rapporto contrattuale tra noi e l’Acquirente è Lilienthal, Germania. Tuttavia, in tutti i casi abbiamo anche il diritto di intentare un’azione legale presso il foro competente generale dell’acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle sulla giurisdizione esclusiva.

(3) Il presente testo deve essere interpretato in conformità alla legge tedesca. L’elenco di parole allegato al presente documento e denominato “Elenco di parole” costituisce parte integrante del presente testo e fa fede come se fosse concordato all’interno del testo stesso. Se il significato di un termine inglese nella Word List o di un termine inglese nel testo stesso differisce dal corrispondente termine tedesco, prevarrà il termine tedesco.

Elenco di parole

Luogo di accettazione

Condizioni di vendita (generali)

Mancata accettazione

Compensazione

Mantenimento del titolo

Difesa dell’inadempimento del contratto

Agente vicario

Luogo di esecuzione

dovuto

Trasferimento del rischio

Domanda riconvenzionale

IVA legale

Garanzia

Persona giuridica di diritto pubblico

commercianti

scadenza commerciale

Cancellazione

Periodo di consegna

Ritardo nella consegna

Promemoria

Rimedio ai difetti

Riduzione

Obbligo di cooperazione

Prestazioni successive

corso ordinario dell’attività

fondo speciale di diritto pubblico

Legge sulla responsabilità del prodotto

Rescissione

Sicurezza

Convenzione ONU sui contratti di vendita internazionale di merci

Imprenditore

Obbligo di esaminare e notificare i difetti

Vendita per spedizione

Interessi di mora

Sospensione del pagamento

Diritto di ritenzione

Noi, la società Out of the blue KG, Beim neuen Damm 28, 28865 Lilienthal, Germania, forniamo i nostri prodotti in base all’applicazione esclusiva delle seguenti condizioni generali di vendita (“CGV”):

Condizioni generali di acquisto

Noi, società Out of the blue KG, Beim neuen Damm 28, 28865 Lilienthal, Germania, ordiniamo e acquistiamo prodotti esclusivamente in base alle seguenti condizioni generali di acquisto (“CGA”):

§ 1 Validità, generale

(1) Si applicano esclusivamente le presenti Condizioni generali di acquisto. Eventuali condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del Venditore diverranno parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui avremo espressamente acconsentito alla loro applicazione per iscritto. Questo requisito del consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se accettiamo la consegna del venditore senza riserve, sapendo delle condizioni generali del venditore.

(2) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano in particolare ai contratti di acquisto e/o consegna di beni mobili (“Merce”), indipendentemente dal fatto che il Venditore produca direttamente la Merce o la acquisti da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Salvo diverso accordo, le presenti GPC si applicheranno nella versione valida al momento dell’ordine o, in ogni caso, nell’ultima versione notificata al Venditore in forma testuale.

(3) Le presenti condizioni di acquisto si applicano anche a tutte le transazioni future tra le parti e anche nel caso in cui accettiamo la consegna della merce senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni diverse o contrastanti.

(4) Le presenti Condizioni generali di acquisto si applicano esclusivamente a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 310 (1) del Codice civile tedesco (BGB).

(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni legalmente rilevanti da parte del Venditore in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifica di difetti, recesso o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della persona che rilascia la dichiarazione.

(6) I riferimenti all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Pertanto, anche in assenza di tale chiarimento, si applicheranno le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti GPC.

§ 2 Offerta, accettazione

(1) Il nostro ordine è da considerarsi vincolante non prima dell’invio o della conferma scritta. Il Venditore è tenuto a segnalarci errori evidenti (ad es. errori di ortografia e di calcolo) e incompletezze dell’ordine, compresi i documenti dell’ordine, al fine di correggerli o completarli prima dell’accettazione; in caso contrario il contratto si considera non concluso.

(2) Il Venditore è tenuto a confermare il nostro ordine per iscritto entro un termine di due settimane o ad eseguirlo senza riserve, in particolare spedendo la merce (accettazione).

Un’accettazione ritardata sarà considerata una nuova offerta e richiederà una nuova accettazione da parte nostra.

§ 3 Prezzi, pagamento

(1) Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante. Tutti i prezzi sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, se non è indicata separatamente.

(2) Se non diversamente concordato nel singolo caso, il prezzo comprende tutti i servizi e le prestazioni accessorie del Venditore, nonché tutti i costi accessori (ad es. imballaggio adeguato, costi di trasporto, compresa l’eventuale assicurazione per il trasporto e la responsabilità civile).

(3) Il prezzo concordato deve essere pagato entro 30 giorni di calendario dalla consegna e dall’esecuzione completa (compresa l’eventuale accettazione concordata) e dal ricevimento di una fattura corretta. Se effettuiamo il pagamento entro 14 giorni di calendario, il Venditore ci concederà uno sconto del 3% sull’importo netto della fattura. In caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato in tempo utile se l’ordine di bonifico viene ricevuto dalla nostra banca prima della scadenza del termine di pagamento; non saremo responsabili di eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nel processo di pagamento.

(4) Non sono dovuti interessi di mora. In caso di ritardo nel pagamento si applicano le disposizioni di legge.

§ 4 Compensazione, ritenzione

(1) Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione, nonché l’eccezione di inadempimento del contratto nella misura prevista dalla legge. In particolare, avremo il diritto di trattenere i pagamenti dovuti finché avremo ancora diritto a rivendicazioni nei confronti del Venditore derivanti da prestazioni incomplete o difettose.

(2) Il Venditore avrà il diritto di compensazione o di ritenzione solo in relazione a domande riconvenzionali che siano state stabilite con sentenza dichiarativa o che siano incontestate.

§ 5 Termine di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna da noi indicato nell’ordine è vincolante. Se il termine di consegna non è specificato nell’ordine e non è stato concordato diversamente, sarà di tre settimane dalla conclusione del contratto. Il venditore è tenuto a informarci tempestivamente per iscritto se non è in grado di rispettare i tempi di consegna concordati, per qualsiasi motivo.

(2) Se il Venditore non esegue o non esegue entro il termine di consegna concordato o se il Venditore è in mora, i nostri diritti – in particolare di recesso e di risarcimento danni – saranno determinati in base alle disposizioni di legge. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 rimangono inalterate.

(3) Se il Venditore è inadempiente, possiamo richiedere, oltre a ulteriori diritti legali, un risarcimento forfettario per i nostri danni causati dall’inadempienza pari all’1% del prezzo netto per ogni settimana di calendario completata, ma in totale non più del 5% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare l’esistenza di danni maggiori. Il Venditore si riserva il diritto di dimostrare che non si è verificato alcun danno o solo un danno significativamente inferiore.

§ 6 Consegna, trasferimento del rischio, spedizione

(1) Senza il nostro previo consenso scritto, il Venditore non ha il diritto di far eseguire le prestazioni a lui dovute da terzi (ad es. subappaltatori). Il Venditore si assume il rischio di approvvigionamento per i suoi servizi, a meno che non sia stato concordato diversamente in singoli casi (ad esempio, limitazione delle scorte).

(2) La consegna avviene “a domicilio gratuito” in Germania nel luogo indicato nell’ordine. Se il luogo di destinazione non è specificato e non è stato concordato altro, la consegna avverrà presso la nostra sede di Lilienthal. Il rispettivo luogo di destinazione è anche il luogo di adempimento per la consegna e per qualsiasi adempimento successivo (obbligo di consegna).

(3) La consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna che riporti la data (di emissione e di spedizione), il contenuto della consegna (ad es. numero di articolo e quantità) e l’identificazione del nostro ordine (data e numero). Se la bolla di consegna è mancante o incompleta, non saremo responsabili di eventuali ritardi nell’elaborazione e nel pagamento che ne derivano. Una nota di spedizione corrispondente con lo stesso contenuto deve essere inviata a noi separatamente dalla nota di consegna.

(4) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dell’articolo passa a noi al momento della consegna nel luogo di esecuzione. Se è stata concordata l’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, in caso di accettazione si applicano di conseguenza anche le disposizioni di legge in materia di contratti d’opera e di servizi. Se siamo in ritardo con l’accettazione, questa sarà considerata equivalente alla consegna o all’accettazione.

(5) Al verificarsi di un nostro ritardo nell’accettazione si applicano le disposizioni di legge. Tuttavia, il Venditore deve offrirci espressamente la sua prestazione anche nel caso in cui sia stato concordato un termine di calendario specifico o determinabile per un’azione o una collaborazione da parte nostra (ad esempio, la fornitura di materiale). In caso di mancata accettazione da parte nostra, il venditore può richiedere il risarcimento delle spese aggiuntive in conformità alle disposizioni di legge (§ 304 BGB). Se il contratto si riferisce a un articolo non rappresentabile che deve essere prodotto dal Venditore (produzione individuale), il Venditore ha diritto a ulteriori diritti solo se ci siamo impegnati a collaborare e siamo responsabili della mancata collaborazione.

§ 7 Riserva di proprietà e riservatezza

(1) Il trasferimento della proprietà della merce a noi è incondizionato e prescinde dal pagamento del prezzo. Se, tuttavia, in un singolo caso accettiamo un’offerta del venditore di trasferimento della proprietà condizionata al pagamento del prezzo d’acquisto, la riserva di proprietà del venditore scadrà al più tardi con il pagamento del prezzo d’acquisto della merce consegnata. Rimaniamo autorizzati a rivendere la merce nel corso della normale attività commerciale anche prima del pagamento del prezzo d’acquisto con cessione anticipata del credito che ne deriva (in alternativa validità della semplice riserva di proprietà estesa alla rivendita). Sono escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà estesa, la riserva di proprietà trasferita e la riserva di proprietà estesa a ulteriori lavorazioni.
(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, piani, disegni, calcoli, istruzioni per l’uso, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del contratto e restituiti al termine dello stesso. I documenti devono essere tenuti segreti a terzi, anche dopo la risoluzione del contratto. L’obbligo di mantenere il segreto decade solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti sono diventate di dominio pubblico.

§ 8 Garanzia

(1) Per i nostri diritti in caso di difetti materiali e di titolo della merce (compresa la consegna errata e la consegna incompleta, nonché l’imballaggio inadeguato, il montaggio difettoso o le istruzioni per l’uso) e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del Venditore, valgono le disposizioni di legge, a meno che non sia stabilito diversamente di seguito.

(2) In conformità alle disposizioni di legge, il Venditore è responsabile in particolare della qualità della merce concordata al momento del passaggio del rischio a noi. In ogni caso, le descrizioni dei prodotti che – in particolare per designazione o riferimento nel nostro ordine – sono oggetto del rispettivo contratto o sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti GPC saranno considerate un accordo sulla qualità. Non fa differenza se la descrizione del prodotto proviene da noi, dal venditore o dal produttore.

(3) Non siamo obbligati a ispezionare la merce o a fare indagini speciali su eventuali difetti al momento della conclusione del contratto. In parziale deroga al § 442 comma 1 frase 2 del Codice Civile tedesco (BGB), siamo quindi autorizzati senza limitazioni a rivendicare i difetti se al momento della stipula del contratto il difetto ci era sconosciuto per grave negligenza.

(4) Le disposizioni di legge (§§ 377, 381 HGB) si applicano all’obbligo commerciale di esaminare e notificare i difetti, con la seguente riserva: il nostro obbligo di esaminare si limita ai difetti che si manifestano durante l’ispezione della merce in arrivo sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad es. danni da trasporto, consegna errata e consegna breve) o che sono riconoscibili durante il nostro controllo di qualità nella procedura di campionamento casuale. Se l’accettazione è stata concordata, non vi è alcun obbligo di ispezione. Per tutti gli altri aspetti, dipende dalla misura in cui un’ispezione è fattibile nel corso dell’ordinaria amministrazione, tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Resta fermo il nostro obbligo di notificare i difetti scoperti successivamente. Nonostante il nostro obbligo di esame, il nostro reclamo (avviso di difetto) si considera effettuato senza ritardo e in tempo utile se viene inviato entro 15 giorni lavorativi dalla scoperta o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna.

(5) Fatti salvi i nostri diritti di legge e le disposizioni della presente sezione, si applica quanto segue: se il Venditore non adempie al suo obbligo di eliminare il difetto – a nostra scelta eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (sostituzione) – entro un periodo di tempo ragionevole da noi stabilito, possiamo eliminare il difetto da soli e richiedere al Venditore il rimborso delle spese necessarie a tal fine o un corrispondente pagamento anticipato. Se l’adempimento successivo da parte del Venditore non è riuscito o è irragionevole per noi (ad esempio a causa di una particolare urgenza, di un rischio per la sicurezza operativa o dell’imminente verificarsi di un danno sproporzionato), non è necessario fissare un termine; informeremo il Venditore di tali circostanze senza indugio, se possibile in anticipo.

(6) In caso contrario, in presenza di un vizio materiale o di un vizio del titolo, abbiamo il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, avremo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese in conformità alle disposizioni di legge.

§ 9 Ricorso del fornitore

(1) Oltre ai diritti per vizi, ci spettano i diritti di regresso stabiliti per legge all’interno della catena di fornitura (regresso del fornitore ai sensi dei §§ 445a, 445b, 478 BGB) senza limitazioni. In particolare, siamo autorizzati a richiedere al venditore esattamente il tipo di prestazione successiva (riparazione o fornitura sostitutiva) che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso. Il nostro diritto di scelta previsto dalla legge (art. 439 (1) BGB) non subirà alcuna limitazione.

(2) Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo per difetti rivendicato dal nostro cliente (compreso il rimborso delle spese ai sensi dei §§ 445a (1), 439 (2) e (3) del Codice Civile tedesco), informeremo il venditore e richiederemo una dichiarazione scritta che illustri brevemente i fatti del caso. Se non viene presentata una dichiarazione motivata entro un periodo di tempo ragionevole e se non viene raggiunta una soluzione amichevole, il reclamo per i difetti effettivamente concessi da noi sarà considerato dovuto al nostro cliente. In questo caso, il venditore avrà l’onere di provare il contrario.

§ 10 Responsabilità del produttore

(1) Se il Venditore è responsabile di un difetto del prodotto, ci terrà indenni da rivendicazioni di terzi nella misura in cui la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nei confronti di terzi.

(2) Nell’ambito del suo obbligo di indennizzo, il Venditore rimborserà le spese ai sensi degli articoli 683 e 670 del Codice Civile tedesco (BGB) derivanti da o in relazione a una richiesta di risarcimento da parte di terzi, comprese le azioni di richiamo da noi effettuate. Informeremo il Venditore del contenuto e della portata delle misure di richiamo – per quanto possibile e ragionevole – e gli daremo l’opportunità di commentare. Restano impregiudicate le ulteriori rivendicazioni legali.

(3) Il Venditore dovrà stipulare e mantenere un’assicurazione per la responsabilità del prodotto con una copertura forfettaria di almeno 10 milioni di euro per danni alle persone/alle cose.

§ 11 Limitazione

(1) I crediti reciproci delle parti contraenti cadono in prescrizione in base alle disposizioni di legge, a meno che non sia stabilito diversamente di seguito.

(2) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per le richieste di risarcimento per difetti è di 3 anni dal passaggio del rischio. Se è stata concordata l’accettazione, il termine di prescrizione decorre dall’accettazione. Il termine di prescrizione di 3 anni si applica, mutatis mutandis, ai diritti derivanti da vizi di proprietà, fermo restando il termine di prescrizione previsto dalla legge per i diritti reali di terzi per la consegna della merce (§ 438 comma 1 n. 1 BGB); inoltre, i diritti derivanti da vizi di proprietà non cadono in prescrizione finché il terzo può ancora far valere il diritto – in particolare in assenza di prescrizione – nei nostri confronti.

(3) I termini di prescrizione della legge sulla vendita, compresa l’estensione di cui sopra, si applicano – nella misura prevista dalla legge – a tutti i reclami contrattuali per difetti. Nella misura in cui abbiamo diritto anche a rivendicazioni extracontrattuali per danni dovuti a un difetto, si applica il normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB), a meno che l’applicazione dei termini di prescrizione della legge sulla vendita non porti a un termine di prescrizione più lungo nei singoli casi.

§ 12 Legge applicabile, foro competente, lingua

(1) Le presenti CGP e il rapporto contrattuale tra noi e il Venditore saranno disciplinati esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica Federale di Germania (esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni).

(2) Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione al rapporto contrattuale tra noi e il Venditore è Lilienthal, Germania. Tuttavia, in tutti i casi abbiamo anche il diritto di intentare un’azione legale nel luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGP o di un accordo individuale precedente o nel foro generale del venditore. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle sulla giurisdizione esclusiva.

(3) Il presente testo deve essere interpretato in conformità alla legge tedesca. L’elenco di parole allegato al presente documento e denominato “Elenco di parole” costituisce parte integrante del presente testo e fa fede come se fosse concordato all’interno del testo stesso. Se il significato di un termine inglese nella Word List o di un termine inglese nel testo stesso differisce dal corrispondente termine tedesco, prevarrà il termine tedesco.

Elenco di parole

Luogo di accettazione

Condizioni (generali) di acquisto

Mancata accettazione

Compensazione

Tasso di interesse di base

Mantenimento del titolo

Difesa dell’inadempimento del contratto

Agente vicario

Luogo di esecuzione

dovuto

Trasferimento del rischio

Domanda riconvenzionale

IVA legale

Garanzia

Persona giuridica di diritto pubblico

commercianti

scadenza commerciale

Cancellazione

Periodo di consegna

Ritardo nella consegna

Promemoria

Rimedio ai difetti

Riduzione

Obbligo di cooperazione

Prestazioni successive

corso ordinario dell’attività

fondo speciale di diritto pubblico

Legge sulla responsabilità del prodotto

Rescissione

Sicurezza

Convenzione ONU sui contratti di vendita internazionale di merci

Imprenditore

Obbligo di esaminare e notificare i difetti

Vendita per spedizione

Interessi di mora

Sospensione del pagamento

Diritto di ritenzione